Quali sono i vantaggi di aderire alla sanità integrativa?

Questa scelta consente alle aziende di realizzare tre principali finalità:

  1. sostenere un welfare statale sofferente e non all’altezza dei bisogni e delle possibilità economiche dei cittadini!
  2. diversificare i contenuti delle politiche retributive con servizi di carattere PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO, SOCIALE, RICREATIVO, SANITARIO, EDUCATIVO FORMATIVO!
  3. Scegliere la miglior soluzione fiscale occupandosi di welfare!

Ma cos’è il welfare? Il welfare aziendale come si integra con il welfare contrattuale? Quanti welfare esistonoWELFARE PUBBLICO, WELFARE CONTRATTUALE, WELFARE CONTRATTUALE INTEGRATIVO e WELFARE AZIENDALE.

Molteplici sono le definizioni di questo fenomeno e di questo strumento regolato da norme fiscali che lasciano il datore di lavoro la libertà e l’autonomia di interpretarlo, applicarlo e modularlo a seconda delle necessità. 

Il welfare è “…l’insieme delle iniziative nelle quali le imprese si fanno carico dei bisogni primari del lavoratore concedendo dei benefit non in denaro, bensì di prima necessità e in servizi. I piani di welfare, quindi, rispondono ad una funzione di integrazione sussidiaria alle esigenze di varia natura dei lavoratori e/o delle famiglie, grazie alla messa a disposizione di risorse private aziendali.”

“Il Welfare contrattuale agito dalle Organizzazioni consente altresì di realizzare anche finalità insite nei principi costituzionali “… il ruolo assunto dall’azienda nel garantire e sostenere i diritti individuali dei lavoratori andando a intervenire in ambiti solitamente del welfare pubblico – pensionistico, sanitario, del lavoro, dell’assistenza sociale – al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone…” da Tiziano Treu 2007”

L’Assistenza sanitaria aziendale ha l’obiettivo di integrare quanto già previsto dai fondi sanitari contrattuali di settore, che sono a loro volta aggiuntivi rispetto alle prestazioni garantite dal SSN e nell’ipotesi che non esistano fondi di settore i datori di lavoro possono agire decidendo unilateralmente sempre garantendo il principio fondamentale di aderire a forme integrative valide per tutti i dipendenti e non limitatamente a categorie di lavoratori, seppur omogenee. L’adesione alla sanità integrativa può essere associata ad alcune agevolazioni fiscali!  Le forme di assistenza sanitaria integrativa possono servire a sostituire o duplicare le prestazioni offerte dal SSN, che costituisce il primo pilastro della Sanità Pubblica consentendo al Datore di lavoro che vuole investire in questa specifica aree di mettere a disposizione del lavoratore nell’ambito di un rapporto di lavoro dei servizi che rientrano nelle politiche retributive e di miglior trattamento economico, che diversamente costerebbero molto di più al dipendente.

I fattori che inducono le aziende a realizzare piani alternativi, sussidiari e integrativi di coperture sanitarie sono determinati da molteplici finalità di risparmio della spesa aziendale e pubblica. Fattori che, se preventivamente pianificati, consentono di ridurre, e in qualche caso di eliminare, i costi del lavoro e delle politiche di incentivazione in virtù della possibilità, prevista per Legge, di beneficiare di una tassazione favorevole oppure di incentivi fiscali in tutti i casi in cui si integri la copertura sanitaria.

Focus:

  • Il Tuir consente di dedurre annualmente dal reddito imponibile fiscale, la quota dei contributi versati a una forma di assistenza sanitaria integrativa fino all’importo massimo di € 3.615,20 (se l’aliquota IRPEF è pari mediamente al 30%, si può quantificare l’incentivo fiscale di circa € 725,00), ma tale beneficio si applica in questa forma e con queste modalità esclusivamente in caso di adesione negoziale, con l’intervento e la mediazione del datore di lavoro.
  • Gli importi versati a casse sanitarie derivanti dalla conversione di un premio di risultato non concorrono al limite di deducibilità di 3.615,20 € ed è in sintesi un beneficio aggiuntivo se i contributi sono versati ad enti e casse con finalità esclusivamente assistenziale e se il versamento è effettuato dal datore di lavoro in  ottemperanza ad un specifico accordo, contratto o regolamento aziendale destinato a dipendenti appartenenti ad una medesima categoria, anche diversificandone l’entità o le prestazioni tra quadri, dirigenti, impiegati ed operai.

Le Organizzazioni e le imprese private possono investire nel miglioramento delle condizioni dei rapporti di lavoro utilizzando lo strumento dell’integrazione della copertura sanitaria che necessitano di poche risorse economiche e garantiscono il miglior risultato in termini di deducibilità e di servizi di sostegno ai lavoratori che a differenza delle stesse soluzioni, se stipulate direttamente dai privati cittadini, rendono molto di più. Infatti, al lavoratore che per scelta personale decide di stipulare individualmente una forma di assistenza o sottoscrive una polizza sanitaria NON si applica lo stesso beneficio previsto per la stessa finalità di spesa sostenuta dal datore di lavoro.

  1. Il trattamento relativo alle varie forme è diverso a seconda che il fondo prescelto sia Doc o Non Doc: Fondi cosiddetti “doc”, istituiti e regolati in base all’art. 9 del dlgs.502/1992 successivamente consolidato nella “riforma Bindi” (dlgs.299/1999). A tali forme di assistenza sanità integrativa si applica l’art .10 del Tuir che permette la deducibilità fiscale dei contributi versati annualmente con un massimo di € 3.615,20. Inoltre, l’aderente potrà detrarre la quota parte delle spese sanitarie rimasta a proprio carico.
  2. Fondi cosiddetti “non doc”, definiti dall’art. 51, comma 2, lettera a) del Tuir come “enti casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali”. Ai fini della classificazione, nonché per poter beneficiare delle medesime facilitazioni fiscali dei fondi “doc”, devono dimostrare di aver destinato annualmente il 20% dell’ammontare complessivo delle erogazioni a favore degli iscritti nelle prestazioni previste per i sopracitati fondi doc. Pertanto, una volta rispettato il tetto del 20%, è possibile accedere lo sgravio del contributo annuo fino a € 3.615,20 a condizione che la contribuzione sia determinata “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”.

Cosa cambia se l’adesione è individuale?

Nel caso di iscrizione individuale a una mutua sanitaria, l’art 15, co 1, lett i- bis) del Tuir prevede che i contributi sono detraibili dalle imposte per il 19% fino a un massimo di € 1.291,14. Per quel che riguarda invece le prestazioni sanitarie offerte per il tramite delle assicurazioni, non sono invece previste deducibilità fiscali dei contributi con l’unica eccezione dei contratti di copertura della LTC ai quali si applica una detrazione d’imposta del 19% dei relativi premi fino a un importo annuo di € 1.291,14.

Diversamente, per le polizze sanitarie non sono detraibili i premi, che risultano assoggettati all’imposta del 2,5%,  ma risultano detraibili tutte le spese mediche sostenute dai cittadini anche se parzialmente o interamente risarcite dalla compagnia di assicurazione, nei limiti previsti dalla Legge.

Grazie alla Legge di Bilancio per il 2017, che ha definito interamente deducibili dal reddito imponibile fiscale, le somme derivanti da premi di produttività e versati volontariamente dai lavoratori alla propria forma di assistenza sanitaria collettiva anche per la quota eccedente il limite di € 3.615,20, è stata aumentata di fatto la portata di questo importante incentivo fiscale.

Il Vantaggio di aderire alla Sanità Integrativa si rintraccia quando i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti per garantire la copertura delle prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o il rischio di gravi patologie risultano interamente deducibili dall’imponibile fiscale del dipendente, sono disposti in un regolamento aziendale.

Soluzioni proposte:

In merito alle garanzie e alle finalità di Tutela Sanitaria lo Studio ha scelto di approfondire e studiare soluzioni vantaggiose ai propri Clienti con la più importanti società mutualistica italiana M.B.A.  Mutua Basis Assistance, accreditata all’anagrafe dei Fondi Sanitari e con il Fondo Sanitario Sanarcom.

La sfida lanciata alle Rappresentanze Diplomatiche il 4 dicembre 2018 ha avuto il compito nel 2019 di indurre i datori di lavoro ad impostare policy virtuose di welfare contrattuale e poi aziendale, unilateralmente o in rete. Un sistema di welfare che esprima al meglio le forme di tutela per i lavoratori agendo sulle leve della formazione, dell’educazione previdenziale e rispettando tutti gli strumenti utilizzabili: dai fondi pensione ai fondi sanitari , dai fondi per la Formazione come FonARCom ai fondi bilaterali e quelli di solidarietà che nel prossimo anno probabilmente amplieranno le loro funzioni.

I professionisti di Ronzoni Group StP hanno messo a disposizione uno spazio di consulenza per attivare le relazioni sindacali nelle singole realtà ed ha promosso percorsi di educazione previdenziale, organizzando corsi gratuiti per i dipendenti delle Rappresentanze Diplomatiche, Ambasciate, Consolati Istituti Culturali e le Organizzazioni Internazionali.

Per coloro che preferiscono prima verificare quali domande vengono proposte ai dipendenti per individuare le aree di bisogno vi suggeriamo di rispondere al format che sarà poi personalizzato per la specifica Organizzazione interessata.

Per Welfare Salute Pensioni e Previdenza sono a vostra disposizione fioroni@ronzonigroup.it