INCENTIVO OCCUPAZIONALE GIOVANI UNDER 30 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)
INCENTIVO STRUTTURALE
La Legge di Bilancio n. 205/2017, art 1 commi da 100-108 e 113-115, ha introdotto un esonero contributivo occupazionale per giovani di età compresa fra i 16 ed i 29 anni e 364 giorni.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, tale incentivo è stato reso strutturale dalla legge 197/2022.
Destinatari del beneficio:
Beneficiari di tale incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori del lavoro domestico.
Sono esclusi:
I contratti di apprendistato, i dirigenti, il lavoro intermittente.
Il beneficio è riconosciuto:
- Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, che possono anche prevedere lo svolgimento della prestazione secondo un orario ridotto (c.d. part-time), sia per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
- Prosecuzione dell’apprendistato in rapporto a tempo indeterminato pieno o part time, se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione ed è applicabile dopo la scadenza del beneficio contributivo già previsto per l’anno successivo al conseguimento.
Lo sgravio è previsto anche nel caso di assunzione di un lavoratore precedentemente occupato con un contratto di apprendistato presso altro datore, purché non confermato a tempo indeterminato al termine del periodo formativo.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione sia stato parzialmente fruito l’esonero sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori privati, il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Requisiti e condizionalità:
- Giovani under 30 che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato prima dell’assunzione agevolata (anche in caso di contratti a tempo indeterminato terminati in prova o per dimissioni);
- Il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC;
- applicazione del Ccnl comparativamente più rappresentativo: Il datore di lavoro deve correttamente ed integralmente applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritte, stipulate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge.
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- L’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
- insussistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro: Per fruire dei benefici, non devono sussistere a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, provvedimenti di carattere amministrativo o giurisdizionale, definitivi in ordine a violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro (allegato A, Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007).
- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro: è richiesto al datore di lavoro il rispetto integrale delle norme di cui al T.U. sulla sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- Il datore di lavoro non ha proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per Giustificato Motivo Oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.
- Datore di lavoro o utilizzatore con contratto di somministrazione non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo i casi di assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
- I datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con la medesima qualifica, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già fruito.
N.B. Nei casi di trasformazione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (entro i 30 anni del soggetto alla data di prosecuzione) non si applicano le regole sull’esonero parziale e le limitazioni dei licenziamenti nei 6 mesi precedenti e quelle relative alla decadenza legata ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi.
La misura dell’incentivo è pari al:
- 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Inps, esclusi i premi Inail, per 36 mesi nel limite massimo di 3.000 euro annui.
Il massimale è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale ed assunzione/cessazione nel corso del mese.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
Cumulabilità:
L’incentivo è cumulabile con occupazione SUD per la parte residua fino al 100% e con incentivi di natura economica: assunzione di percettori Naspi; assunzione di soggetti affetti da disabilità, per la parte residua fino al 100%.
Articolo e servizio a cura della Consulente per il Lavoro Eleonora Giorgi – Area sviluppo Ufficio delle Risorse