L’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI DISABILI (Legge 12 marzo 1999, n.68)
INCENTIVO STRUTTURALE E OPERATIVO fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Al fine di promuovere l’occupazione di persone con disabilità, sono di seguito riportate le misure normative di riferimento. Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica delle novità e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
Destinatari:
Tutti i datori di lavoro privati afferenti a tutti i settori di attività economica, gli enti pubblici economici e le agenzie di somministrazione. Inclusi i datori di lavoro privati che assumono disabili pur non essendovi tenuti.
N.B. Non si applica per le assunzioni obbligatorie ma solo nei casi di assunzioni di lavoratori disabili oltre la cd. “quota di riserva”.
Tipologia dei lavoratori ammessi
- Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU approvato con DPR 915/1978;
- Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- I lavoratori devono risultare regolarmente iscritti nell’apposito elenco tenuto presso gli uffici del collocamento obbligatorio del centro per l’impiego territorialmente competente.
Condizioni per usufruire del beneficio
- Il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC;
- Applicazione del Ccnl comparativamente più rappresentativo: Il datore di lavoro deve correttamente ed integralmente applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritte, stipulate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- Insussistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- Rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- L’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- Il datore di lavoro non ha proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per Giustificato Motivo Oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
- Datore di lavoro o utilizzatore con contratto di somministrazione non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo i casi di assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva.
- Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- È richiesto che l’assunzione o la trasformazione garantisca un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei 12 mesi precedenti.
Tipologia contrattuale ammessa
- Assunzione/trasformazione con contratto a tempo indeterminato.
- Assunzione con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi (per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%).
Importo variabile del contributo
1. Assunzione/trasformazione a tempo indeterminato (anche a tempo parziale):
a) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione di personale con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
b) 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per l’assunzione di personale con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
2 .Assunzione a tempo indeterminato determinato oltre i 12 mesi o a tempo indeterminato (anche a tempo parziale):
c) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione di personale affetto da disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Durata del contributo
- 36 mesi – 60 mesi per disabilità intellettiva e psichica
La durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto istaurato:
- nei casi a) e b è concesso per un periodo di 36 mesi
- nel caso c) è riconosciuto per 60 mesi o per l’intera durata del contratto a tempo determinato.
Cumulabilità:
Cumulabile con incentivi previsti sotto forma di riduzione contributiva. Non cumulabile con aiuti di natura economica fra i quali l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi.
N.B. Per richiedere l’ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all’INPS.
L’incentivo è operativo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Al fine di verificare la disponibilità di fondi e per prenotare l’incentivo, il datore deve trasmettere all’Inps domanda preliminare di ammissione avvalendosi del modulo di istanza online “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
Articolo e servizio a cura della Consulente per il Lavoro Eleonora Giorgi – Area sviluppo Ufficio delle Risorse